LETTERA INVIATA ALLE AZIENDE SANITARIE E ALL’ASSESSORE ALLA SANITA’ A FIRMA DEL SEGRETARIO GENERALE UIL FPL TORINO E PIEMONTE ROBERTO SCASSA.
Come noto l’art. 14, comma 1, della Legge n. 161/2014 prevede che, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa (a partire, cioè, dal 25 novembre 2015), siano abrogati l’art. 41, comma 13, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, e l’art. 17, comma 6-bis, del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66.
Il medesimo articolo, al comma 3, prevede inoltre che, nelle more del rinnovo dei contratti collettivi vigenti, le disposizioni contrattuali in materia di durata settimanale dell’orario di lavoro e di riposo giornaliero, attuative dell’articolo 41, comma 13, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, e dell’articolo 17, comma 6-bis, del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 cessino di avere applicazione a decorrere dalla data di abrogazione prevista dal comma 1.
La conseguenza diretta di tale disposizione è che le deroghe attualmente previste, in materia di durata massima dell’orario di lavoro e di fruizione del riposo giornaliero, per il personale delle aree dirigenziali del SSN e per il personale del ruolo sanitario, non saranno più applicabili dal 25 novembre p.v..
E’ evidente l’impatto sull’organizzazione dei servizi e, quindi, sulle condizioni di lavoro degli operatori che l’applicazione di tale norma potrà avere. Chiediamo, pertanto, come le SS.LL. intendano affrontare tale problematica, sottolineando che la valenza della questione sul tappeto impone il confronto, a tutti i livelli, con le OO.SS. e le RSU e con la consapevolezza che qualsiasi soluzione organizzativa si intenda adottare non potrà, per quanto ci riguarda, aggravare ulteriormente i carichi di lavoro, già in molti casi insostenibili, dei lavoratori del Servizio Sanitario Regionale.